OBBLIGO DI NOTIFICA ECHA E BANCA DATI SCIP
- Post by: Paolo Bogarelli
- 31 Marzo 2021
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OBBLIGO DI NOTIFICA ECHA E BANCA DATI SCIP
Produttori e importatori commercianti di articoli immessi sul mercato UE contenenti sostanze SVHC (sostanze altamente preoccupanti in apposita lista).
Da quando: dal 5 gennaio 2021.
Cosa si intende per “sostanze preoccupanti”?
Le sostanze altamente preoccupanti (SVHC Substances of Very High Concern ) sono determinate sostanze contenute in una specifica lista di sostanze candidate (Candidate list) SCARICA LISTA Candidate list21gennaio2021
Cosa è la banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products)?
È la banca dati delle sostanze problematiche presenti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi /prodotti.
Chi è interessato? Tutti i fornitori di articoli e prodotti (produttori, importatori e commercianti di articoli immessi sul mercato UE).
Cosa si intende per articoli e prodotti? Per articoli e prodotti si intendono oggetti di ogni tipo, mobili e loro parti, tutto ciò che è destinato a venire a contatto con persone e ambiente.
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.
Quali sono gli obblighi e quando scattano?
I produttori e importatori e commercianti di articoli immessi sul mercato UE devono
-verificare sei gli articoli/ prodotti immessi nel mercato UE contengono delle sostanze altamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) (a titolo di esempio lo 0.1 % corrisponde a 1 grammo per chilo)
In caso di presenza di sostanze altamente preoccupanti in quantità superiore allo 0.1 % in articoli e prodotti:
1) devono fornire informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro dell’articolo ai destinatari dell’articolo, cioè ai clienti.
2) devono contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel Banca dati SCIP
Quali informazioni devono essere trasmesse all’ECHA?
Le informazioni da trasmettere sono: informazioni che identificano l’articolo; nome, intervallo di concentrazione e ubicazione della sostanza dell’elenco ammissibile contenuta nell’articolo; altre informazioni sul sicuro utilizzo del prodotto, in particolare sul suo corretto smaltimento
IN PRATICA CHE FARE?
Di seguito, alcuni consigli per capire se si è soggetti agli obblighi inerenti alla presenza in articoli e prodotti di sostanze altamente preoccupanti SVHC sopra al limite dello 0.1%.
Possibilmente, selezionare per l’utilizzo materie prime e sostanze esenti da sostanze altamente preoccupanti SVHC (o contenuto al di sotto del limite dello 0.1%)
Chiedere ai fornitori documenti che confermino che i componenti/prodotti siano esenti da sostanze altamente preoccupanti SVHC (o contenuto al di sotto del limite dello 0.1%).
In caso di utilizzo sostanze altamente preoccupanti SVHC anche nel ciclo di produzione (es. come materie prime o se presenti in materie prime, tipo additivi catalizzatori, ecc.):
definire se i prodotti/articoli a fine produzione contengano sostanze altamente preoccupanti SVHC sopra o sotto del limite dello 0.1%, esempio mediante calcoli o analisi specifiche. In caso positivo procedere confli obblighi.
Gli obblighi di responsabilità del produttore REACH e della legislazione nazionale si intendono assolti in presenza di un sistema che assicuri il controllo dell’assenza delle sostanze altamente preoccupanti SVHC sopra limite dello 0.1% nei materiali in entrata e in uscita dall’azienda.