Valutazioni impatto acustico

La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente ai nostri clienti che intendono avviare o modificare una attività produttiva o commerciale.

Gli enti preposti richiedono ai soggetti titolari dei progetti o delle opere che sia predispostauna documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

insediamenti industriali o artigianali;
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni;
discoteche;
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o
impianti sportivi e ricreativi;
ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione di impatto acustico può essere relativa a:

Valutazione situazione esistente
Misura dei livelli di rumorosità – La misura dei livelli di rumorosità dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Misura del rumore ambientale nell’ambiente esterno
Le misure dovranno essere eseguite in prossimità dei potenziali recettori disturbati al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio nonché del valore limite differenziale di immissione. Nei casi in cui detta classificazione non sia stata ancora adottata dall’Amministrazione comunale si dovrà fare riferimento ai limiti di accettabilità previsti dall’articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Misura del rumore negli ambienti abitativi
La misura eseguita negli ambienti abitativi ha lo scopo di verificare il valore limite differenziale di immissione. La misura deve essere eseguita all’interno degli ambienti abitativi a finestre aperte, posizionando il microfono a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un metro dalle superfici riflettenti.